IMU - disciplina e aliquote
Aliquote e detrazioni anni 2016-2017-2018-2019-2020 INVARIATE
Disciplina del tributo
L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di
fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle
categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di
terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro
diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal
concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario
in caso di leasing.
L'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art.
13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata individuata
dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014)
quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica
comunale (IUC).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha
successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e - tra i
tributi che ne facevano parte - la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore
gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e
l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del
2019.
Presupposto
Il presupposto dell'IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019]
è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l'abitazione principale (salvo che si tratti
di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Abitazione principale
L'IMU per l'abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate
all'imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).
L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui
il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono
anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b),
primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019].
Sono assoggettate al regime IMU dell'abitazione principale le
pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di
tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo [art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n.
160 del 2019].
Sono assimilate per legge all'abitazione principale le seguenti
fattispecie [art. 1, comma 741, lett. c), n. da 1) a 5), della legge n.
160 del 2019]:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,
anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a
seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al
genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in
locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica.
A decorrere dall'anno 2020, non è più assimilata all'abitazione
principale, invece, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza.
Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione
all'abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono
essere in alcun modo modificate dal comune, quest'ultimo ha la facoltà
di prevedere, con proprio atto regolamentare l'assimilazione ad
abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l'assimilazione
può essere applicata ad una sola di esse [art. 1, comma 741, lett. c),
n. 6), legge n. 160 del 2019].
In merito, si precisa che il comune ha esclusivamente la facoltà di
introdurre o meno l'assimilazione dell'immobile posseduto da anziani o
disabili e non può, quindi, qualora decida di prevederla, restringerne
il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come, ad
esempio, quello secondo cui l'abitazione, oltre a non essere locata, non
deve essere nemmeno occupata ad altro titolo (per maggiori chiarimenti
si veda sul punto Telefisco 2020).
Soggetti passivi
L'IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n.
160 del 2019]:
- proprietario dell'immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie sull'immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di
provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L'IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche
dall'occupante dell'immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è
stata abolita dalla legge di bilancio 2020).
Agevolazioni
Le principali ipotesi di agevolazione in materia di IMU riguardano le
seguenti fattispecie:
- aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o
imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d), della legge n. 160
del 2019]
Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se
sussistono entrambe le seguenti condizioni:
- esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99
del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società
agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
- su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante
l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
L'agevolazione comporta l'esenzione per il soggetto passivo che sia
coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la
tassazione quale terreno agricolo per l'eventuale comproprietario privo
di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la
Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020);
- fabbricati di interesse storico o artistico [art. 1, comma 747,
lett. a), della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10
del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del
50%.
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [art. 1, comma 747,
lett. b), della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
- abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c),
della legge n. 160 del 2019]
Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in
comodato; oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso
di morte del comodatario, l'immobile resta destinato ad abitazione
principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. ;
- abitazioni locate a canone concordato [art. 1, comma 760, della
legge n. 160 del 2019]
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota
stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o
per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.
Esenzioni
Le ipotesi di esenzione dall'IMU [art. 1, comma 759, della legge n. 160
del 2019] sono:
- immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
-fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali
da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della
Costituzione, e le loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,
14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11
febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale
sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;
- immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i)
del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali
delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano,
altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D. L. 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1,
comma 758, della legge n. 160 del 2019]:
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004,
n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole
di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
- terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui
alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Sono nuovamente assoggettati all'IMU, a decorrere dall'anno 2020, i
fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) che
erano stati, invece, esentati a decorrere dall'anno 2014.
I fabbricati merce, tuttavia, saranno esenti dall'IMU a decorrere dal 1°
gennaio 2022.
I comuni, inoltre, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare,
hanno la facoltà di prevedere l'esenzione dall'IMU in favore delle
seguenti fattispecie:
- immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente
territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei
rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett.
e), della legge n. 160 del 2019];
- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al
traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di
opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi [art. 1, comma
86, della legge n. 160 del 2019].
Versamenti e modalità di computo
[art. 1, comma 761, della legge n. 160
del 2019]
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai
mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della
metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per
intero;
- Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo
all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a
suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a
quelli del cedente.
Rate di versamento [art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019]
L'IMU deve essere versata in due rate.
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun
anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando
l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Per
l'anno 2020, la prima rata dell'imposta è pari alla metà di quanto
versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 (per maggiori chiarimenti
sul punto si veda la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020).
La seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16
dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle
aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla
data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il
versamento del saldo gli atti adottati per l'anno precedente [art. 1,
comma 767, della legge n. 160 del 2019].
E', inoltre, possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione
annuale entro il 16 giugno dell'anno di riferimento.
A decorrere dall'anno 2021, e in ogni caso solo dopo l'adozione del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individuerà le
fattispecie per le quali il comune può diversificare le aliquote
(eventualmente, quindi, anche a partire da un anno d'imposta successivo
al 2021), il versamento della seconda rata deve essere eseguito sulla
base delle aliquote risultanti dall'apposito prospetto informatizzato,
che deve essere pubblicato, entro il 28 ottobre dell'anno di
riferimento, sul sito internet www.finanze.gov.it (per maggiori
chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio
2020) [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019]. In caso di
discordanza tra tale prospetto e le disposizioni contenute nel
regolamento di disciplina dell'imposta, prevarrà quanto stabilito nel
prospetto [art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019].
Prima dell'adozione del decreto in questione, in ogni caso, stante
l'assenza del prospetto informatizzato, il versamento dovrà continuare
ad essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dal testo della
delibera.
modalità di versamento [art. 1, comma 765, della legge n. 160 del
2019].
Il versamento dell'IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite
una delle seguenti modalità:
- modello F24.
A seguito dell'adozione di apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno
e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il versamento
potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma di cui all'art.
5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA).
Dichiarazione
L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui
si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo
ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono
immediatamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019].
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31
dicembre 2020 solo per i casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto
inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 (per maggiori
chiarimenti si veda sul punto la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che
non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta