IMU - disciplina e aliquote
                                   Aliquote e detrazioni anni 2016-2017-2018-2019-2020  INVARIATE
Disciplina del tributo 
L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di
 fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di
 terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro 
diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal 
concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario
 in caso di leasing.
L'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art.
 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli 
immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata individuata 
dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) 
quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica 
comunale (IUC).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha 
successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e - tra i 
tributi che ne facevano parte - la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore
 gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e 
l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 
2019.
Presupposto 
Il presupposto dell'IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019]
 è il possesso di:
    - fabbricati, esclusa l'abitazione principale (salvo che si tratti 
di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9);
    - aree fabbricabili;
    - terreni agricoli. 
Abitazione principale
    L'IMU per l'abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate 
all'imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).  
    
    L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui 
il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono 
anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), 
primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019].
    Sono assoggettate al regime IMU dell'abitazione principale le 
pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di 
tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
 abitativo [art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 
160 del 2019].
    
    Sono assimilate per legge all'abitazione principale le seguenti 
fattispecie [art. 1, comma 741, lett. c), n. da 1) a 5), della legge n. 
160 del 2019]: 
    - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 
    - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, 
anche in assenza di residenza anagrafica;
    - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, 
adibiti ad abitazione principale; 
    - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a 
seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli 
fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al
 genitore affidatario stesso; 
    - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in 
locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto
 previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal
 personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
 richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica.
    A decorrere dall'anno 2020, non è più assimilata all'abitazione 
principale, invece, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
 non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza.
    Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione 
all'abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono 
essere in alcun modo modificate dal comune, quest'ultimo ha la facoltà 
di prevedere, con proprio atto regolamentare l'assimilazione ad 
abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l'assimilazione 
può essere applicata ad una sola di esse [art. 1, comma 741, lett. c), 
n. 6), legge n. 160 del 2019].
    In merito, si precisa che il comune ha esclusivamente la facoltà di 
introdurre o meno l'assimilazione dell'immobile posseduto da anziani o 
disabili e non può, quindi, qualora decida di prevederla, restringerne 
il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come, ad 
esempio, quello secondo cui l'abitazione, oltre a non essere locata, non
 deve essere nemmeno occupata ad altro titolo (per maggiori chiarimenti 
si veda sul punto Telefisco 2020).
Soggetti passivi
L'IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 
160 del 2019]:
   - proprietario dell'immobile;
   - titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi, superficie sull'immobile; 
    - genitore assegnatario della casa familiare a seguito di 
provvedimento del giudice;
   -  concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; 
    - locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di 
costruzione, concessi in locazione finanziaria. 
L'IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche 
dall'occupante dell'immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è
 stata abolita dalla legge di bilancio 2020). 
Agevolazioni 
Le principali ipotesi di agevolazione in materia di IMU riguardano le 
seguenti fattispecie: 
    - aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d), della legge n. 160 
del 2019]
    Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se 
sussistono entrambe le seguenti condizioni: 
    - esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 
del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società 
agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1; 
    - su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante 
l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
    L'agevolazione comporta l'esenzione per il soggetto passivo che sia 
coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la 
tassazione quale terreno agricolo per l'eventuale comproprietario privo 
di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la 
Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020);
    - fabbricati di interesse storico o artistico [art. 1, comma 747, 
lett. a), della legge n. 160 del 2019]
    Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10
 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 
50%. 
    - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [art. 1, comma 747, 
lett. b), della legge n. 160 del 2019]
    Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale 
sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
    - abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c), 
della legge n. 160 del 2019]
    Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che: 
       -  il contratto di comodato sia registrato; 
       -  il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in 
comodato; oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
       -  il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente 
nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
    La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso
 di morte del comodatario, l'immobile resta destinato ad abitazione 
principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. ;
- abitazioni locate a canone concordato [art. 1, comma 760, della 
legge n. 160 del 2019]
    Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota 
stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o 
per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.
Esenzioni 
Le ipotesi di esenzione dall'IMU [art. 1, comma 759, della legge n. 160 
del 2019] sono:
   - immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili 
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
    -fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali 
da E/1 a E/9; 
   - fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
    - fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, 
purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della 
Costituzione, e le loro pertinenze;
   - fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 
14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11
 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
    - fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni 
internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale 
sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 
esecutivi in Italia;
   - immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i)
 del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali 
delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, 
altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D. L. 24 gennaio
 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 
n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, 
comma 758, della legge n. 160 del 2019]: 
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004,
 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole
 di cui al comma 3 dello stesso art. 1; 
   - terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui 
alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
   - terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui 
all'all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
   - terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 
Sono nuovamente assoggettati all'IMU, a decorrere dall'anno 2020, i 
fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) che
 erano stati, invece, esentati a decorrere dall'anno 2014.
I fabbricati merce, tuttavia, saranno esenti dall'IMU a decorrere dal 1°
 gennaio 2022.
I comuni, inoltre, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare,
 hanno la facoltà di prevedere l'esenzione dall'IMU in favore delle 
seguenti fattispecie: 
   - immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente 
territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei 
rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett. 
e), della legge n. 160 del 2019];
   - esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al 
traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di 
opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi  [art. 1, comma 
86, della legge n. 160 del 2019].
Versamenti e modalità di computo
 [art. 1, comma 761, della legge n. 160 
del 2019]
    L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai
 mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. 
A tal fine: 
    -  il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della
 metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per 
intero; 
    -  Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo 
all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a
 suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a 
quelli del cedente. 
    Rate di versamento [art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019]
    L'IMU deve essere versata in due rate.
    La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun 
anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando 
l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. 
Per 
l'anno 2020, la prima rata dell'imposta è pari alla metà di quanto 
versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 (per maggiori chiarimenti
 sul punto si veda la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020).
    La seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 
dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle
 aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla 
data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il 
versamento del saldo gli atti adottati per l'anno precedente [art. 1, 
comma 767, della legge n. 160 del 2019]. 
    E', inoltre, possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione
 annuale entro il 16 giugno dell'anno di riferimento.
    A decorrere dall'anno 2021, e in ogni caso solo dopo l'adozione del 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individuerà le 
fattispecie per le quali il comune può diversificare le aliquote 
(eventualmente, quindi, anche a partire da un anno d'imposta successivo 
al 2021), il versamento della seconda rata deve essere eseguito sulla 
base delle aliquote risultanti dall'apposito prospetto informatizzato, 
che deve essere pubblicato, entro il 28 ottobre dell'anno di 
riferimento, sul sito internet www.finanze.gov.it (per maggiori 
chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 
2020) [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019]. In caso di 
discordanza tra tale prospetto e le disposizioni contenute nel 
regolamento di disciplina dell'imposta, prevarrà quanto stabilito nel 
prospetto [art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019].
    Prima dell'adozione del decreto in questione, in ogni caso, stante 
l'assenza del prospetto informatizzato, il versamento dovrà continuare 
ad essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dal testo della 
delibera.
    modalità di versamento [art. 1, comma 765, della legge n. 160 del 
2019]. 
    Il versamento dell'IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite
 una delle seguenti modalità:
    -  modello F24.
    A seguito dell'adozione di apposito decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno
 e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
 sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il versamento 
potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma di cui all'art.
 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA). 
Dichiarazione
L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui 
si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo
 ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono 
immediatamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno 
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o 
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell'imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019]. 
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 
dicembre 2020 solo per i casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto 
inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 (per maggiori 
chiarimenti si veda sul punto la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che 
non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui 
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta