Descrizione
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11.12.2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Inoltre l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio. La domanda di divorzio può essere chiesta dopo 6 mesi se la separazione è consensuale o dopo 1 anno se la separazione è giudiziale
Le fasi dell'accordo:
- Entrambi i coniugi dovranno presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);
- L'Ufficiale dello Stato Civile, sulla base delle dichiarazioni prodotte, acquisirà idonea documentazione per verificare quanto contenuto nella dichiarazione sopra indicata.
- Una volta effettuata la verifica, l'Ufficiale dello Stato Civile contatterà i coniugi per fissare l'appuntamento per la redazione dell'atto di separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
- Il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 50,00. Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- L'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
I cittadini interessati ad avviare una praticha di separazione o divorzio dovranno trasmettere la modulistica allegata, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di valildità, alla mail protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it