Nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica dello stesso 21 luglio, con i quali è stato disposto lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022 e l’assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale e ai relativi collegi plurinominali, nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero.
In occasione delle elezioni politiche, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, scegliendoli fra i candidati che si presentano nella propria ripartizione della circoscrizione Estero.
La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli aventi diritto al voto residenti all’estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune di iscrizione nelle liste elettorali, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.
Il suddetto diritto, ove non sia stato già esercitato con espresso riferimento alle prossime elezioni politiche, può essere esercitato, per effetto dell’avvenuto scioglimento anticipato delle Camere, entro il 10° giorno successivo all’indizione delle elezioni (a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto di indizione), e cioè entro il prossimo 31 luglio 2022, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.