Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 – Adempimenti e termini

Dettagli del documento

Data:

lunedì, 14 settembre 2020

Referendum

Descrizione

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.
A tal fine, entro il 15 settembre (cioè entro il 5° giorno antecedente quello della votazione), l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall’ente medesimo, i seguenti documenti:
a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).
L’ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore:
• sentita l’azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l’interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
• assegna l’elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.
Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie, con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19:
• provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
• entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell’ufficiale elettorale del comune di residenza, la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.
In considerazione dei principi dettati dal decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006, si precisa che l’elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per la consultazione referendaria e per le elezioni (suppletive, regionali e comunali) per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato.
Il voto degli elettori di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì, con le modalità già indicate nel paragrafo 2 della presente circolare.
Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.

Creazione

Inserito sul sito il giovedì 17 settembre 2020 alle ore 09:14:38 per numero giorni 1310

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